Genitorialità intenzionale

La genitorialità intenzionale e il principio del “best interest of the child”

15/10/2021

La genitorialità intenzionale e il principio del “best interest of the child”

Cosa si intende per “genitorialità intenzionale”? Ci si riferisce ad un modello di genitorialità fondato sul consenso reso dai soggetti che fanno ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) disciplinata dalla Legge n. 40/2004.

Si tratta di un modello di genitorialità che si distingue nettamente dal modello disciplinato dal codice civile, incentrato sulla procreazione naturale e sull’esistenza di un legame biologico tra i genitori e il nato. L’idea sottesa è che madri e padri si diventa non soltanto grazie al corpo o ai geni, ma anche e soprattutto grazie all’intenzione, dunque grazie al desiderio che sappia tradursi in consapevole assunzione di responsabilità1.

Il progetto di genitorialità condivisa: le sue regole

La genitorialità è detta intenzionale in quanto è proprio il consenso, validamente espresso, a un progetto di genitorialità condivisa, a determinare, per legge, il riconoscimento dello status di figlio del nato, a prescindere dalla corrispondenza tra tale status e la verità biologica.

Gli indici normativi a sostegno della cd. genitorialità intenzionale si rinvengono nella L. 40/2004, per lo più, nella parte in cui prevede che 

i figli nati a seguito di PMA hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti della coppia che avviato questo percorso (art. 8).

Inoltre, laddove la coppia genitoriale ricorra a una PMA di tipo eterologo (oggi ammessa per le coppie eterosessuali a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 10/06/2014 n. 162), non saranno consentiti né l’esperimento dell’azione di disconoscimento della paternità, né l’impugnazione del riconoscimento (art. 9, primo comma).  

La madre del nato non potrà, a seguito delle tecniche di PMA, dichiarare la volontà di non essere nominata (art. 9, secondo comma).

Nella PMA eterologa, inoltre, il donatore dei gameti, esterno alla coppia, non acquisterà alcuna relazione giuridica parentale con il nato, né potrà far valere nei suoi confronti diritti o essere titolare di obblighi (art. 9, terzo comma).

La legge, a ben vedere, quindi, ammette, che lo stato di figlio sorga anticipatamente, già a partire dalla fecondazione dell’ovulo, e che genitori siano coloro che, indipendentemente dal dato genetico, abbiano consapevolmente assunto nei confronti del nuovo nato delle responsabilità genitoriali.

Cosa dice la giurisprudenza italiana?

Per quanto il tema sia piuttosto dibattuto, la genitorialità d’intenzione ha ricevuto un ancor più ampio riconoscimento in giurisprudenza: diverse pronunce ne hanno, infatti, esteso i confini di applicazione anche alle coppie same sex.

Sia ammettendo la trascrizione nei Registri di stato civile di atti di nascita formati all’estero e riguardanti fattispecie in cui la coppia genitoriale era costituita da due donne (Cass. 19599/2016 e Cass. 15 giugno 2017 n. 14878) o da due uomini (è recentissima la pronuncia del Tribunale di Milano che ordina al Comune di Milano la trascrizione di un atto estero di nascita di un bambino con due padri2).

Sia permettendo la  formazione in Italia di un atto di nascita nel quale siano indicate come genitori due persone di sesso femminile (Tribunale di Bologna decreto n. 6864 del 5 luglio 2018, Tribunale di Pistoia decreto n. 2196 del 5 luglio 2018, Corte d’Appello di Firenze decreto del 19 aprile 2019, Tribunale di Genova decreto del 3 dicembre 2018, Corte d’Appello di Perugia del 21 novembre 2019, Corte d’Appello di Trento, decreto del 16 gennaio 2020, Tribunale di Cagliari, sez. 1 civile, decreto n. 1146/20 del 28 aprile 2020).

L’influenza della normativa internazionale

L’estensione dei confini applicativi della genitorialità intenzionale è stata possibile mediante la valorizzazione del principio del superiore interesse del minore (cd. best interest of the child) espresso da alcune fonti normative sovranazionali (art. 3 Convenzione ONU sui diritti del minore, art. 8 CEDU).

Si ritiene risponda al miglior interesse del bambino non privarlo dei rapporti familiari che contribuiscono a definirne l’identità personale, così come consentirgli la conservazione dello stato di figlio legittimamente acquisito all’estero, anche se non corrispondente alla verità biologica, con netta prevalenza del presupposto volontaristico e di responsabilità procreativa sui requisiti di accesso soggettivi alla PMA previsti dalla legge n. 40/2004 (coppie maggiorenni, viventi, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile).

1 Angelo Schillaci, “Due padri, i loro figli: la Corte d’Appello di Trento riconosce per la prima volta il legame tra i figli e il padre non genetico”, 28.02.2017, http://www.articolo29.it/2017/due-padri-i-loro-figli-la-corte-dappello-di-trento-riconosce-per-la-prima-volta-il-legame-tra-i-figli-e-il-padre-non-genetico.

2 https://www.retelenford.it/wp-content/uploads/2021/11/Decr.-Trib.-Mi.-23.9.2021-anonimizzato.pdf