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Se il minore vuole vaccinarsi, ma i genitori sono contrari?

19/12/2021

Se il minore vuole vaccinarsi, ma i genitori son contrari?

La vaccinazione anti – Covid 19 non è obbligatoria per i minori di età: la sottoposizione del minore al vaccino è fatta dipendere dalla volontà, concorde, dei genitori, che ben potrebbero decidere di non vaccinare i figli.

In caso di disaccordo tra i genitori il conflitto è risolto attraverso l’intervento dell’autorità giudiziaria, sollecitata a pronunciarsi su ricorso di uno dei due.

Il problema si pone quando il dissenso è di entrambi i genitori.

I casi di cronaca più recenti evidenziano situazioni in cui alcuni adolescenti, ricompresi nella fascia d’età 12- 17 (cd. grandi minori), manifestano la volontà di sottoporsi al vaccino anti – Covid 19, nonostante la volontà contraria di entrambi i genitori.

Le motivazioni di questa scelta, almeno in parte, si rinvengono nel desiderio dei ragazzi di non essere esclusi dalla vita sociale e di relazione, in quanto la vaccinazione è requisito necessario per il conseguimento del cd. green pass rafforzato, condizione di accesso a molte attività e eventi sportivi, ricreativi, ludici.

Con ciò si comprende come il tema della vaccinazione dei minorenni finisca per riguardare anche quello, niente affatto marginale per i ragazzi, del loro “benessere sociale”.

In che modo un minore può far valere la sua richiesta di sottoporsi al vaccino, se entrambi i genitori non vogliono?

I ragazzi sono soggetti alla responsabilità genitoriale fino al compimento del diciottesimo anno di età.

Secondo i principi generali in materia di rappresentanza legale dei soggetti incapaci, ogni decisione riguardante la salute dei figli minori è rimessa alla decisione condivisa dei genitori, seppur valorizzando la volontà del minore, in relazione all’età e al suo grado di maturità.

La volontà espressa dal minore, tuttavia, non è vincolante per i genitori.

L’ipotesi del contrasto tra genitori e figlio minore in merito alla sottoposizione a un qualsivoglia trattamento sanitario, quale è la vaccinazione, non è espressamente disciplinata dalla legge.

Occorre, pertanto, trovare un rimedio in via interpretativa.

1ª soluzione

Una possibile soluzione potrebbe essere quella per cui il minore si rivolga a un medico o a una struttura sanitaria, chiedendo espressamente di essere vaccinato, nonostante il dissenso dei genitori.

Potrebbe infatti ipotizzarsi una applicazione estensiva della legge sul consenso informato, nella parte in cui prevede che, nel caso in cui il genitore rifiuti le “cure proposte” e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione sia rimessa all’autorità giudiziaria (art. 3, comma 5, L. 219/2017).

La procedura deve avere inizio su ricorso del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria, ai quali, pertanto, è chiesto di attivarsi.

Il ricorso del medico sarà preceduto da una verifica circa le specifiche condizioni di salute e il quadro clinico del minore.

 Occorre infatti che la vaccinazione anti Covid 19 risulti, nel caso specifico, un trattamento sanitario “appropriato e necessario”.

La valutazione risulterebbe più semplice da svolgere per il pediatra o per il medico di famiglia del minore, ai quali perciò sarebbe preferibile che il ragazzo si rivolgesse.

Anche il Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in un parere reso nel luglio 2021 in materia di vaccini anti Covid – 19 e adolescenti, sembra ritenere centrale e risolutiva la presa di contatto tra il minore e l’ambiente sanitario.

Si sostiene infatti che, se la volontà del “grande minore” di vaccinarsi si rivelasse in contrasto con quella dei genitori, l’adolescente dovrebbe essere ascoltato da personale medico con competenze pediatriche e che la sua volontà dovrebbe alla fine prevalere, in quanto coincidente con il migliore interesse della sua salute psico – fisica e della salute pubblica.

2ª soluzione

Altra possibile soluzione è la nomina di un curatore speciale da parte del Giudice Tutelare, al quale il minore dovrebbe, in autonomia, rivolgersi.

Potrebbe infatti ipotizzarsi l’applicazione dell’art. 321 c.c. (relativo agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione), in base al quale, quando i genitori non vogliono o non possono compiere uno o più atti nell’interesse del figlio, il Giudice nomina al minore un curatore speciale autorizzandolo al compimento dell’atto.

Entrambe le soluzioni potrebbero tuttavia non essere, in concreto, alla portata di tutti i minori, in particolare per la necessità di prendere una iniziativa contraria alla volontà dei genitori, relazionandosi in prima persona con contesti istituzionalizzati, nei quali le interlocuzioni con gli adulti risultano talora difficili per un giovane ragazzo.

Il consiglio è quello di trovare prima l’appoggio di un familiare, favorevole alla vaccinazione o in alternativa di rivolgersi ai servizi sociali territoriali per avere supporto nel percorso.