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Minori e vaccino anticovid: in caso di disaccordo tra i genitori decide il Giudice

18/12/2021

Minori e vaccino anti-covid: in caso di disaccordo tra i genitori decide il Giudice

Trib. di Monza, sez. IV civile, decr. 22.07.2021 – Trib. di Milano, sez. IX civile, decr.13.09.2021

Riscontriamo di frequente, negli ultimi mesi, casi di coppie genitoriali, separate o divorziate, che sono tra loro in disaccordo sulla opportunità di far somministrare ai propri figli minorenni, over dodici, la vaccinazione anti – Covid 19.

Non risulta, al momento, casistica relativa a genitori non separati o non divorziati.

La motivazione addotta dal genitore contrario alla vaccinazione è, per lo più, legata alla preoccupazione che possano verificarsi nel medio – lungo periodo conseguenze negative per la salute dei figli, ancora non verificate a causa della scarsa durata della sperimentazione compiuta sui ragazzi. 

Molto più raramente si tratta di posizioni ideologiche legate alla contrarietà, in generale, alle vaccinazioni.

Le decisioni relative alla salute dei figli minori.

Secondo i principi generali in materia di rappresentanza legale dei soggetti incapaci, ogni decisione riguardante la salute dei figli minori è rimessa alla decisione condivisa dei genitori, seppur valorizzando la volontà del minore, in relazione all’età e al suo grado di maturità.

La sottoposizione del minore a vaccinazione presuppone, pertanto, una decisione concorde dei genitori.

In caso di disaccordo, Il conflitto è risolto attraverso l’intervento dell’autorità giudiziaria, sollecitata a pronunciarsi su ricorso depositato da uno dei genitori.

I criteri giurisprudenziali di risoluzione del conflitto tra i genitori.

La giurisprudenza di merito ha sviluppato nel tempo un orientamento consolidato volto alla soluzione dei conflitti genitoriali in tema di vaccinazioni (obbligatorie e non) da somministrare ai minori.

Il conflitto viene risolto utilizzando i seguenti criteri:

l’esistenza di un concreto pericolo per la salute del minore;

la gravità e la diffusione della malattia sul territorio nazionale;

la presenza di dati scientifici univoci che il trattamento sanitario risulti efficace.

Malattie gravemente pregiudizievoli per la salute del minore, capaci di mettere concretamente a rischio la sua salute, ampiamente diffuse sul territorio, evitabili attraverso la somministrazione di farmaci reputati dalla comunità scientifica in grado di evitare la malattia, inducono l’autorità giudiziaria a decidere per la somministrazione del vaccino anche contro la volontà di uno dei genitori.

L’accertamento dei sopra indicati presupposti porterà pertanto il Giudice a sospendere momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino, attribuendo all’altro il potere di manifestare unilateralmente il consenso all’esecuzione del trattamento sanitario a favore del figlio.

Il contrasto genitoriale in tema di vaccino anti- Covid 19.

Negli stessi termini sopra descritti si pone la risoluzione dei conflitti genitoriali in tema di vaccinazioni anti Covid.

La giurisprudenza ha infatti avuto occasione di osservare che in caso di Covid 19 la malattia:

in un rilevante numero di casi, ha avuto conseguenze gravi e/o mortali; 

ha avuto un’amplissima diffusione sul territorio nazionale e mondiale con effetti gravissimi sui sistemi sanitari di molti paesi;

secondo la comunità scientifica, nazionale ed internazionale, può essere efficacemente scongiurata nelle sue forme gravi proprio grazie al vaccino, con un rapporto rischi benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce d’età.

Al contrario, l’assenza di copertura vaccinale nei minori comporta, da un lato, un maggior rischio di contrarre la malattia e, dall’atro, ripercussioni negative sulla loro vita sociale e sul loro percorso educativo, limitando la possibilità di accesso alle strutture formative.

Il conflitto genitoriale viene pertanto risolto autorizzando la somministrazione del vaccino anti Covid e attribuendo al solo genitore favorevole alla vaccinazione la facoltà di condurre il minore in un centro vaccinale, sottoscrivendo il relativo consenso informato. 

La volontà del minore di sottoporsi o di non sottoporsi al vaccino: quale rilevanza ha?

Ai fini della risoluzione del conflitto la giurisprudenza ha affermato che va considerata anche la volontà manifestata dal minore.

In effetti tale conclusione risulta imposta da una serie di norme:

il codice civile prevede che il “figlio minore che ha compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore, ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano” (art. 315 bis comma 3, c.c.);

la legge in materia di consenso informato stabilisce che “il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tendo conto della volontà della persona minore, in relazione alla sua età e al suo grado di maturità e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità” (art. 3, L. 219/2017);

la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, afferma che “Gli Stati garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.

È appena il caso di osservare, tuttavia, che la giurisprudenza, in caso di conflitto genitoriale, giunge a conclusioni differenti riguardo alla opportunità di valorizzare la volontà del minore in relazione alla vaccinazione anti – Covid 19, a seconda che tale volontà sia orientata all’assunzione del vaccino ovvero sia alla stessa contraria.

In caso di adolescente che esprime una volontà contraria alla vaccinazione, infatti, prevale un orientamento teso a superare la posizione espressa dal minore reputando che l’effettivo interesse per lo stesso, in assenza di certificazioni mediche di segno contrario, sia quello di sottoporsi in ogni caso alla vaccinazione o che il minore sia poco informato o che non abbia comunque raggiunto un grado di maturità sufficiente ad esprimere una scelta consapevole (Tribunale di Milano, sez. IX civ., decr. 22.11.2021).