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Si può ricorrere al contratto a favore di terzo per trasferire risorse familiari?

29/03/2021

Si può ricorrere al contratto a favore di terzo per trasferire risorse familiari?

Tra gli strumenti contrattuali che consentono di realizzare obiettivi di devoluzione del patrimonio familiare figura il contratto a favore di terzo con prestazioni da eseguirsi dopo la morte dello stipulante (1412 c.c.).

La figura permette di perfezionare un accordo tra chi ha interesse a disporre del proprio patrimonio (stipulante) e un altro soggetto (promittente), che si impegna ad eseguire una determinata prestazione a favore di un terzo, estraneo al contratto.

Il terzo acquista il diritto contro il promittente, immediatamente, per effetto della stipulazione, ma il beneficio sarà erogato a favore del terzo solo alla morte dello stipulante.

Il beneficio potrà essere sempre revocato dallo stipulante, anche nell’ipotesi in cui il terzo abbia dichiarato di volersi avvantaggiare dell’attribuzione, salvo che, in quest’ultimo caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca.

La revoca potrà essere contenuta anche in un testamento.

Cosa accade se il terzo premuore allo stipulante?

Il diritto si trasmette a favore degli eredi del terzo, purché il beneficio non sia stato revocato o il disponente non abbia diversamente disposto (per esempio attraverso la previsione di una sostituzione del beneficiario originariamente designato, con un altro).

Diversità rispetto al testamento

La differenza rispetto al testamento risiede nella struttura contrattuale dell’atto, che prevede il raggiungimento di un accordo con una controparte negoziale e nel rilievo per cui il beneficio attribuito al terzo consiste in un diritto conferito già al momento della pattuizione, seppure l’attribuzione risulti efficace solo alla morte dello stipulante.

La morte dello stipulante, perciò, non rappresenta la causa dell’attribuzione, come nel testamento, ma il termine a partire dal quale gli effetti dell’atto cominceranno a prodursi.

Nel testamento, inoltre, la revocabilità è indefettibile, mentre nel contratto in esame chi dispone può rinunciare al potere di revoca.

I limiti legati alla contrattualizzazione della devoluzione patrimoniale: il divieto dei patti successori

L’utilizzo di strumenti contrattuali con funzione devolutiva, alternativi al testamento, deve essere improntato a criteri di estrema prudenza, per non incorrere nel limite invalicabile del divieto dei patti successori, vigente nel nostro ordinamento (art. 458 c.c.).

Le ragioni per le quali la contrattualizzazione del fenomeno successorio è, in linea di principio, vietata si riducono a due:

▪ la protezione della libera volontà del testatore, che potrebbe subire pressioni e doversi adeguare a soluzioni di compromesso, se calata in un contesto contrattuale;

▪ la tutela dei soggetti prodighi e inesperti dal rischio di dilapidare il proprio patrimonio con iniziative non ponderate.

In particolare sono vietati sia gli accordi con cui taluno dispone della propria successione (patti istitutivi) che quelli con cui si dispone di un’eredità ancora non aperta o si rinuncia alla medesima (patti dispositivi e rinunciativi).

Sembra, ad esempio, censurabile sotto questo aspetto il caso del contratto a favore di terzo contenente la riserva di designare il beneficiario a mezzo di un successivo testamento. Si tratterebbe di un vero e proprio atto a causa di morte, nel quale il diritto che si intende attribuire sorge in capo al terzo al momento della morte del disponente: solo allora, infatti, sarebbe nota la persona del terzo. La pattuizione risulterebbe nulla in quanto rientrante nell’ambito dei patti successori istitutivi.

La configurazione del contratto a favore di terzo con prestazioni da eseguirsi dopo la morte dello stipulante dovrà perciò seguire particolari accorgimenti ed essere strettamente aderente alla previsione normativa per non incorrere in sanzioni di nullità derivanti dalla violazione del divieto dei patti successori.