trasferimento patrimonio familiare donazione

Il trasferimento del patrimonio familiare: la donazione

08/02/2021

Il trasferimento del patrimonio familiare: la donazione

Nei programmi di trasmissione intergenerazionale della ricchezza, una possibile alternativa al testamento è costituita dalla donazione. La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra disponendo in suo favore di un diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione (art. 769 c.c.).

L’acquisto del donatario è stabile?

La donazione dà la possibilità al disponente di verificare di persona che il programma di devoluzione del proprio patrimonio si consolidi in capo ai beneficiari, laddove, diversamente, in caso di successione testamentaria, l’erede potrebbe scegliere di non accettare l’eredità e il legatario di rinunciare al legato. La donazione, tuttavia, non assicura al donante che l’acquisto del donatario rimanga stabile nel tempo. La donazione, infatti, dopo la morte del donante, potrebbe essere impugnata dai suoi legittimari, cioè da quegli eredi ai quali la legge riserva una quota dell’eredità.

I legittimari potrebbero scoprire, dopo la morte del donante, di non essere stati beneficiati nella misura ad essi riservata dalla legge e decidere di impugnare la donazione. L’esperimento vittorioso delle azioni che la legge pone a tutela dei legittimari potrebbe portare alla restituzione del bene donato all’avente diritto. Questo esito comporterebbe un sovvertimento dei programmi di sistemazione patrimoniale del donante.

donazione legittimari

 

 

 

 

La circolazione degli immobili donati

L’incertezza riguardante la stabilità degli acquisti di provenienza donativa genera una ulteriore difficoltà nella successiva circolazione del bene. Il problema si manifesta in tutta la sua rilevanza nel caso di beni immobili. Chi decidesse di acquistare un immobile di provenienza donativa potrebbe subire le conseguenze negative dell’esperimento vittorioso delle azioni di riduzione e restituzione dei beni donati da parte dei legittimari (artt. 553 e s.s. c.c.).

Gli immobili, per giunta, dovrebbero essere restituiti all’avente diritto liberi da qualsiasi peso o ipoteca (561 c.c.). Circostanza quest’ultima che renderebbe estremamente difficile reperire un istituto di credito disposto a finanziare l’operazione di acquisto immobiliare, a fronte della concessione di un’ipoteca sul bene donato.

Ecco perchè un immobile di provenienza donativa risulta normalmente poco appetibile in caso di compravendita immobiliare. Scegliere di donare un immobile potrebbe quindi comportarne, di fatto, l’incommerciabilità per un significativo periodo di tempo (venti anni dalla trascrizione della donazione o dieci anni dalla morte del donante).

Suggerimenti per il donante e tutele

La prassi ha individuato diverse soluzioni finalizzate a risolvere le problematiche collegate alla circolazione di un immobile di provenienza donativa, rendendo sicuro e stabile l’acquisto del donatario. I rimedi variano a seconda che il donante sia ancora in vita o sia deceduto. Se il donante è in vita, occorre ulteriormente distinguere a seconda che la donazione si sia già perfezionata o il donante si trovi ancora in una fase di valutazione del proprio programma liberale.

In quest’ultima ipotesi, ad esempio, la consulenza legale potrà suggerire efficaci soluzioni alternative, che combinino tra loro diversi negozi tra vivi capaci di garantire al donante di veder consolidata la sistemazione patrimoniale desiderata in favore della generazione successiva e ai donatari di poter liberamente disporre del bene assegnato, non rilevando la provenienza donativa sulla futura commerciabilità dell’immobile.

Laddove il donante abbia già disposto, diversamente, la soluzione che oggi sta riscuotendo sempre maggiori consensi prevede la rinuncia all’azione di restituzione da parte dei legittimari, vivente il donante, nei confronti dei terzi acquirenti del bene donato, prima che siano trascorsi i vent’anni dalla trascrizione della donazione, previsti dall’art. 563 c.c.

Morto il donante, è frequente il ricorso a strumenti di garanzia e assicurativi. La complessità delle situazioni e delle esigenze prospettabili rende certamente consigliabile richiedere una analisi giuridica approfondita, che potrà essere fornita dal proprio legale di fiducia.