contratto social network

Il contratto di social network

04/02/2021

Il contratto di social network

L’avvento del web 2.0 ha determinato la proliferazione di applicazioni informatiche, facili da usare e gratuite, che hanno consentito a tutti gli utenti del web di creare e scambiare in rete contenuti autoprodotti. In questo contesto un ruolo centrale è stato assunto dai cd. social media: strumenti informatici che consentono la generazione e l’upload di testi, immagini, video, audio, condivisibili con un vasto pubblico.

Tra i social media significativa diffusione hanno avuto i social network site (SNS), servizi informatici on line che permettono agli individui di creare spazi virtuali in cui, a seguito di una “registrazione”, è possibile costruire una propria identità sociale, selezionare una rete di connessioni preferenziali con altri utenti, definire una comunità di appartenenza in cui condividere contenuti multimediali e intrecciare relazioni sociali.

Il rapporto giuridico tra utente e fornitore del social network site

Le piattaforme sociali on line sono diventate luoghi cruciali per la costruzione della sfera sociale dell’individuo, al punto da rendere essenziale la qualificazione giuridica del rapporto che si instaura tra l’utente e il fornitore del servizio (provider), anche al fine di individuare rimedi giuridici idonei a garantire la continuità nell’utilizzo della piattaforma e la conservazione dei contenuti.

Per quanto il tema sia ancora dibattuto, l’opinione più convincente riconduce tale rapporto al contratto di scambio e di godimento di beni immateriali: lo scambio riguarderebbe, da un lato, il servizio di accesso alla piattaforma informatica fornito dal provider, dall’altro, i dati personali e i contenuti caricati dall’utente.

Contrariamente a quanto si è indotti a ritenere, lo scambio tra utente e provider è solo apparentemente gratuito. Non è previsto un compenso in denaro per l’utilizzo della piattaforma social ma, a ben vedere, il corrispettivo che l’utente fornisce è rappresentato dal consenso al trattamento dei propri dati personali per finalità non necessarie rispetto alla fornitura del servizio.

contratto scambio godimento beni immateriali






L’utente, attraverso l’iscrizione, acconsente infatti alla memorizzazione, all’analisi, all’aggregazione e alla cessione, da parte del provider a terzi, per finalità pubblicitarie, dei propri dati personali, inclusi i link sottesi ai plug-in social (ad es. le funzioni “mi piace” e “condividi”), La cessione genererà al provider un vantaggio economico, in relazione al quale l’utente rinuncia a qualsiasi rivendicazione.

Licenze di utilizzo

Lo scambio attuato attraverso l’iscrizione al social network si traduce, pertanto, nella concessione, da parte dell’utente al provider, di una licenza sui contenuti caricati, libera da royalty, non esclusiva, valida in tutto il mondo, trasferibile, alla quale corrisponde l’attribuzione, dal provider all’utente, di una licenza di utilizzo del software fornito dal social network, royalty free, mondiale, non esclusiva e non cedibile1. La ricostruzione in termini contrattuali del rapporto tra utente e fornitore comporta, come conseguenza di rilievo, che il social network sia a tutti gli effetti obbligato a fornire il servizio e a garantirne il corretto funzionamento, dal momento che queste prestazioni sono in rapporto di corrispettività rispetto alla licenza concessa dall’utente.

1Carolina Perlingieri, Profili civilistici dei social networks, a cura di Pietro Perlingieri, Edizioni scientifiche italiane, 2014 p.88.