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Il patto di famiglia e i beni produttivi

08/03/2021

Il patto di famiglia e i beni produttivi

La programmazione del passaggio generazionale della ricchezza può avvenire, oltre che attraverso il testamento e la donazione, anche mediante il patto di famiglia, introdotto dalla Legge 14 febbraio 2006 n. 55.

Il patto di famiglia riguarda i beni produttivi.

Con il patto di famiglia l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce in tutto o in parte le proprie quote, ad uno o più discendenti. Il patto deve essere compatibile con le disposizioni in materia di impresa familiare e deve essere concluso nel rispetto delle differenti tipologie societarie (artt. 768 bis e ss. c.c.).

Il patto di famiglia: un contratto plurilaterale

Il patto di famiglia è un contratto con il quale il titolare di un bene produttivo può soddisfare l’esigenza di pianificare con i più stretti familiari l’assetto proprietario dei beni aziendali, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, privilegiando i congiunti dotati di maggiori capacità imprenditoriali, al fine di salvaguardare la continuità dell’attività d’impresa.

Con il patto di famiglia i genitori possono tenere conto delle inclinazioni personali, familiari e professionali dei figli evitando, nel contempo, che eventuali conflitti familiari possano influire sulla gestione futura dell’eredità.

A differenza del testamento, il patto di famiglia produce effetti già durante la vita del disponente: per questo consente a chi dispone di verificare il rispetto degli assetti successori programmati.

È un contratto plurilaterale: all’accordo devono partecipare necessariamente il coniuge dell’imprenditore (o la parte dell’unione civile) e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.

L’obbligo di liquidare i familiari non assegnatari

I beneficiari delle assegnazioni dell’azienda e delle partecipazioni societarie si obbligano a liquidare gli altri partecipanti al contratto, sempre che questi non vi rinuncino, in tutto o in parte.

La liquidazione avviene mediante il pagamento di una somma di denaro, corrispondente al valore delle quote riservate dalla legge ai legittimari o, su accordo dei contraenti, in natura e cioè attribuendo beni in luogo del denaro.

Qualora all’apertura della successione dell’imprenditore nuovi legittimari si presentino dopo la stipula del patto di famiglia (nuovo coniuge dell’imprenditore, vedovo o celibe, nuovi figli) anche costoro potranno chiedere agli assegnatari la liquidazione di una somma pari al valore della quota che la legge loro riserva come legittimari.

Il patto di famiglia è un contratto con il quale il titolare di un bene produttivo può soddisfare l’esigenza di pianificare con i più stretti familiari l’assetto proprietario dei beni aziendali, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, privilegiando i congiunti dotati di maggiori capacità imprenditoriali, al fine di salvaguardare la continuità dell’attività d’impresa.













Vantaggi

La contrattualizzazione consente di escludere future contestazioni sull’assegnazione dei beni: è infatti espressamente previsto che quanto ricevuto dai contraenti non costituisca una donazione e che pertanto non si debbano applicare, all’apertura della successione, le norme in materia di collazione che garantiscono l’equilibrio e la parità di trattamento tra i coeredi. 

È altresì stabilito che non si applichino le norme in materia di tutela dei legittimari: le attribuzioni non saranno soggette all’azione di riduzione.

Il patto di famiglia presenta degli indubbi vantaggi e consente di superare il divieto della stipulazione di patti successori, vigente nel nostro ordinamento giuridico. Esso, tuttavia, ha conosciuto una diffusione limitata, in ragione della necessità di ottenere il preventivo consenso di tutti i futuri legittimari e in considerazione dei problemi di liquidità che potrebbero sorgere in capo a coloro che sono chiamati a corrispondere il valore della quota ai non assegnatari. Per superare quest’ultimo inconveniente potrebbe essere valutato l’utilizzo di un trust in funzione di garanzia.