Eredità digitale

Eredità digitale: l’inventario del patrimonio

19/01/2021

Eredità digitale: l’inventario del patrimonio

1. Quali digital assets dovrebbe considerare un inventario del patrimonio digitale?

La proliferazione dei dati, degli attributi identificativi e dei rapporti giuridici di cui lasciamo traccia in rete, suggerisce l’opportunità di individuare una metodologia efficace per tenere sotto controllo il complesso delle informazioni digitali che ci riguardano.

Una valida soluzione può essere la predisposizione di un inventario, che va costantemente tenuto aggiornato.

Volendo fornire qualche indicazione utile, possiamo dire che un inventario del patrimonio digitale, ben redatto, dovrebbe annoverare:

– account personali e professionali, compresi gli account di posta elettronica e quelli PEC, gli accessi a portali professionali, gli account delle banche on line, dei servizi broker on line, gli account PayPal, gli account di memorizzazione di dati, inclusi quelli che forniscono l’accesso a servizi di cloud storage o di cloud computing, gli account di firma digitale remota, gli account social e di commercio elettronico. L’individuazione dell’account rileva al fine di tenere traccia della relazione contrattuale instaurata tra il fornitore del servizio della società dell’informazione, cui l’account è riconducibile e l’utente

– blog e siti internet con contenuti di valore economico o personale

– beni digitali, quali, ad esempio, musica, film, foto, video, progetti, software.

Sarebbe utile riguardo ai beni digitali distinguere quelli che hanno contenuto patrimoniale (ad es. fotografie digitali artistiche, criptovalute, nomi a dominio, progetti redatti con programmi digitali) da quelli che hanno un valore personale o familiare (ad es. corrispondenze via e – mail, ritratti fotografici familiari, memorie personali), nonché ripartire i beni che sono di proprietà dell’interessato, da quelli che sono stati concessi in licenza d’uso e che perciò sono utilizzabili solo a determinate condizioni e per un periodo di tempo limitato.

– supporti di memorizzazione fisici: hardware e supporti informatici (ad es. pc fissi e portatili, tablet, chiavi USB, smartphone, palmari, fotocamere digitali)

 

2. Perchè redigere un inventario del proprio patrimonio digitale?

Tenere memoria in modo ordinato e sistematico dei propri beni digitali e delle tracce lasciate nel web consente di:

– mantenere ordine nelle interazioni on line, eliminando, ad ogni periodico aggiornamento dell’inventario, iscrizioni, dati e documenti informatici non più utili, e selezionando per la conservazione solo quelli che abbiano un effettivo valore economico o affettivo

esercitare all’occorrenza, con maggiore efficacia, il diritto all’oblio, cancellando tutti o parte dei dati personali che ci riguardano, non più necessari per le finalità per cui sono stati raccolti o altrimenti trattati

agevolare, per chi verrà dopo di noi, l’individuazione dei digital assets e dei rapporti contrattuali oggetto di successione ereditaria, attenuando il rischio che vadano dispersi o restino sconosciuti

rendere più semplice la decisione, che potrà essere presa, anche in un secondo momento, in ordine al destino che ogni singolo elemento dovrà avere per il tempo in cui avremo cessato di vivere, specificando cosa vogliamo venga conservato, cosa cancellato, cos’altro modificato o implementato, cosa dovrà essere trasmesso e a chi

scegliere, con particolare riferimento agli account social, se dovranno essere cancellati o mantenuti in vita da fiduciari, magari in versione commemorativa, ove quest’ultima eventualità sia prevista dal fornitore di servizi

facilitare l’individuazione anticipata di soluzioni giuridiche che consentano la trasmissione agli eredi dei beni digitali e dei dati memorizzati, ove le policy del fornitore di servizi escludano, sia il subentro dell’erede nel contratto atipico di social network, che l’accesso da parte dei successori a quanto racchiuso nell’account

Successione ereditaria digitale

decidere con maggiore lucidità, per una pianificazione successoria, se e per quali asset digitali sia eventualmente opportuna la nomina di un mandatario (ex art. 2 terdecies, comma 1, Dlgs. n. 196/2003 codice privacy)

agevolare la scelta in ordine a quali servizi della società dell’informazione, si decida di inviare la dichiarazione scritta al titolare del trattamento per precludere, dopo la morte, agli aventi diritto, l’esercizio dei diritti di accesso e cancellazione relativi ai nostri dati personali (art. 2 terdecies, comma 2, Dlgs. n. 196/2003).

Non risulta necessario e opportuno l’inserimento nell’inventario delle credenziali di accesso alle risorse on line o fisiche (computer, penne USB). Le stesse potranno essere successivamente consegnate a un fiduciario attraverso la predisposizione di un atto di mandato per la gestione delle risorse per il tempo successivo alla morte.