11 Feb Il contratto di social network: la morte dell’utente e la successione nell’account
11/02/2021
Il contratto di Social Network: la morte dell'utente e la successione nell'account
Le difficoltà incontrate dai giuristi nella qualificazione della relazione che si instaura tra l’utente e il fornitore del servizio di social network site (SNS) hanno inciso sulla ipotizzabilità di una successione a causa di morte nella gestione dell’account.
Si è infatti talora parlato di servizio “as is” (ovvero “così com’è”) nel quale, a fronte di un utilizzo gratuito da parte dell’utente, non vi sarebbe alcun obbligo in capo al social network, né alcuna attenzione al contenuto, ai caratteri e alle modalità della prestazione: l’utente accetterebbe di utilizzare il servizio as is, senza alcuna garanzia, nemmeno implicita, sui suoi termini e contenuti. L’assenza di situazioni giuridiche soggettive nel rapporto tra utilizzatore e provider renderebbe sterile qualsiasi riflessione sulla trasferibilità mortis causa del profilo social. La prevalente ricostruzione del rapporto in termini di contratto di scambio e di godimento di beni immateriali (vedi anche Il contratto di social network) ha, diversamente, consentito di configurare una successione nell’account e nel contratto sottostante.
Le condizioni d’uso
Il problema riguarda, tuttavia, la frequente predisposizione di clausole di intrasferibilità contenute nelle “Condizioni d’uso” formulate unilateralmente dal fornitore di servizi. Queste clausole mirano ad impedire agli eredi il subentro nella titolarità e nella gestione del profilo social, ostacolando l’accesso ai dati attraverso l’utilizzo dell’account.
La valutazione della legittimità di tali pattuizioni va condotta con attenzione in quanto spesso esse si rivelano abusive, poiché contrarie alle norme e ai principi inderogabili che disciplinano la materia della tutela del consumatore e delle successioni.
Il diritto dell’erede sui dati e sui contenuti dell’account social
In ogni caso, a prescindere dalla successione nel contratto di social network, il diritto ad ottenere l’accesso ai dati del defunto e ad acquisirne una copia gratuita è oggi assicurato all’erede, sia pure entro certi limiti e ove risulti applicabile la legge italiana, dall’ art. 2 terdecies del Dlgs. n. 196/2003.
La norma, che considera, per la prima volta nel nostro ordinamento, il tema dell’eredità digitale, consente a tutti coloro che hanno un interesse proprio o agiscono a tutela dell’interessato, in qualità di mandatari o per ragioni familiari meritevoli di protezione, di esercitare il diritto all’accesso e all’estrazione di copia gratuita dei dati personali del defunto.
Tra i dati oggetto dell’accesso dovranno considerarsi non solo i dati anagrafici, ma tutte le informazioni riconducibili alla persona deceduta trattate dal provider: foto, video, registrazioni audio, file di testo, chat, conversazioni.
Regole speciali valide per l’offerta diretta dei servizi della società dell’informazione
Con esclusivo riferimento all’offerta diretta dei servizi forniti dalla società dell’informazione, inclusi dunque i servizi di social network, l’interessato può vietare all’erede l’accesso ai dati presenti on line dopo la sua morte, con dichiarazione scritta fatta pervenire al titolare del trattamento, salvo l’esercizio da parte di terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato, nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Fermo restando pertanto la successione dell’erede nel contratto sotteso all’account, la trasmissione mortis causa dei contenuti memorizzati sul profilo social potrebbe risultare, dal punto di vista dell’erede, particolarmente difficile: sia in ragione del rifiuto più o meno legittimamente opposto dal provider, sia in ragione di una specifica scelta operata dall’interessato con l’intento di ottenere la morte digitale dei propri dati.