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Quattordicenne contraria al vaccino anti-covid 19, il Giudice la obbliga a vaccinarsi.

17/12/2021

Quattordicenne contraria al vaccino anti-covid 19, il giudice la obbliga a vaccinarsi

Trib. di Milano, sez. IX civ., decr. 22.11.2021.

Il caso

Una quattordicenne esprime timori e perplessità riguardo al vaccino anti – Covid 19, in quanto ancora oggetto di studi in merito ai possibili effetti collaterali: la ragazza dichiara all’autorità giudiziaria, chiamata a decidere in ordine alla somministrazione del vaccino in ragione del disaccordo esistente tra i genitori, di voler “attendere ancora un po’” prima di sottoporsi alla vaccinazione. 

Aggiunge di aver maturato questa scelta senza condizionamenti.

Il caso è giunto all’esame del Tribunale di Milano a seguito del ricorso del padre della ragazza, che chiede al Giudice di essere autorizzato a far vaccinare la figlia, senza il consenso materno.

La domanda del padre si colloca in un contesto familiare già critico, stante l’avvenuta separazione tra i genitori, l’affidamento della minore al Comune con collocamento presso la madre e la regolamentazione dei rapporti padre – figlia da parte dei servizi sociali.

La madre sostiene di non essere in assoluto contraria alla vaccinazione, ma di voler rispettare la volontà della figlia.

Il percorso argomentativo del Tribunale

Il Tribunale analizza il comportamento della madre, che ha scelto di non vaccinarsi “malgrado le evidenze scientifiche a livello nazionale e internazionale abbiano accertato la assoluta efficacia e sicurezza della vaccinazione”.  

La scelta personale della madre viene stigmatizzata dal Tribunale anche perchè trascura “il monito del Presidente della Repubblica che in data 28.07.2021 ha detto che la vaccinazione è un dovere morale e civico”.

Da ultimo, la signora non avrebbe fornito al Tribunale alcuna plausibile spiegazione della propria scelta di non vaccinarsi.

Il Tribunale richiama, quindi, il contenuto della relazione della Commissione di Bioetica del 29.07.2021, i dati dell’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) e dell’Istituto Superiore di Sanità, per concludere sulla sicurezza e sulla efficacia dei vaccini anti – Covid 19 e sulla assenza di rischi per la minore, poiché gli “effetti collaterali negativi sono sempre sotto osservazione”.

Sulla base delle analisi compiute dall’EMA (Agenzia europea per i medicinali) sui casi di miocardite e pericardite conseguenti alla vaccinazione, il Giudice rileva inoltre che tali patologie si risolverebbero nei ragazzi “nella quasi totalità dei casi con il riposo e con cure opportune”.

Particolare rilievo è dato nella motivazione anche alle esigenze di salute pubblica che la vaccinazione degli under 18 contribuirebbe ad assicurare e alla necessità di scongiurare la didattica a distanza, che, parimenti, verrebbe garantita dalla vaccinazione dei ragazzi. 

Per quanto ai sensi dell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, l’opinione del fanciullo debba essere debitamente presa in considerazione, tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, nel caso di specie il Tribunale ritiene di doversene discostare.

Si osserva, infatti, che l’effettivo interesse per la minore è quello di sottoporsi alla vaccinazione e che la ragazza, con pochi amici stretti, dedita solo allo studio, poco incline agli svaghi e ad uscire la sera, presenta una maturità e uno sviluppo psico – emozionale arretrati rispetto all’età. 

Il Collegio, da ultimo, dà conto del fatto che la minore non ha riferito alcun concreto elemento di perplessità, avendo fatto solo un generico richiamo a quanto sentito in televisione e letto su Internet, di tal fatta che la stessa non sembra essere stata correttamente informata.

Da tutto quanto sopra riportato, perciò, la scelta di non vaccinarsi, per il Tribunale, non sarebbe il frutto di una scelta consapevole della minore ma sarebbe stata indotta dalla madre e ciò anche se la ragazza ha negato espressamente di essere stata condizionata.

Le conclusioni del Giudice

Il Tribunale, in conclusione, ritiene che il padre sia il genitore capace di una maggiore capacità di tutela della salute della minore, e che pertanto debba essere autorizzato a decidere in autonomia in relazione alla somministrazione alla figlia della vaccinazione anti -Covid 19, informandola della opportunità di procedere alla vaccinazione per tutelare la propria salute, senza tuttavia subordinare la vaccinazione al consenso della stessa.