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Pianificazione dell’eredità: il trasferimento delle password

26/01/2021

Pianificazione dell’eredità: il trasferimento delle password

I contenuti digitali on line sono in genere accessibili attraverso procedimenti di identificazione informatica che richiedono l’inserimento di apposite credenziali (username e password). Anche le risorse digitali collocate su supporti fisici di memorizzazione (pc, penne usb, telefoni cellulari) sono spesso protette da password. La comunicazione delle chiavi di accesso che il proprietario dei dati può fare ad un’altra persona, non è, di per sé, rilevante: essa è funzionale a consentire l’utilizzo della risorsa digitale o ad attribuire dei diritti sui contenuti protetti. Ben si comprende, pertanto, come il trasferimento delle credenziali di accesso ai beni digitali possa essere deciso, in un’ottica di pianificazione successoria:

per impartire istruzioni a una persona di fiducia su come gestire la risorsa, per il tempo successivo alla propria morte;
per attribuire, dopo la morte, dei diritti sui beni che le credenziali custodiscono.

Gli strumenti di pianificazione

Il trasferimento delle username e delle password può essere programmato attraverso due possibili strumenti: il mandato e il testamento. Scegliere l’uno o l’altro strumento o decidere di utilizzarli in abbinamento dipende, in parte dalla finalità perseguita dal disponente (attribuzione di un diritto agli eredi sui beni digitali o programmazione di una attività di gestione) e, in parte, dalla natura dei beni digitali considerati (se cioè essi abbiano o meno valore patrimoniale).

Il mandato post mortem

Con il contratto di mandato una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra (1703 c.c.). Nulla vieta di prevedere che l’incarico venga eseguito dal mandatario dopo la morte del mandante. Si tratterà, in questo caso, di un mandato cd. post mortem exequendum.

Questa figura torna utile in caso di trasferimento delle credenziali di accesso, in quanto permette al mandante di comunicarle, in via riservata, a un fiduciario. Al fiduciario verrà contestualmente assegnato il compito di utilizzare le credenziali, secondo precise indicazioni, per il tempo successivo alla morte del mandante. Per esempio, con il mandato, potrebbe affidarsi al mandatario il compito di consegnare a terzi o di pubblicare risorse digitali, quali ritratti, corrispondenza, filmati, memorie familiari, accessibili solo attraverso le credenziali trasmesse al mandatario.

Il mandante può, pertanto, con il mandato, sia ottenere che vengano trasferiti a terzi, dopo la sua morte, diritti su beni privi di valore economico, ma dotati, per ipotesi, di valore affettivo o familiare, sia programmare attività di gestione della risorsa digitale (ad es. disporne la cancellazione), per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Con il mandato post mortem, diversamente, non si possono conferire diritti su beni digitali aventi valore economico (criptovalute, progetti industriali, marchi, opere letterarie, invenzioni brevettabili) perchè il tal caso il contratto risulterebbe nullo per il divieto stabilito dalla legge di stipulare patti successori (458 c.c.). Per questa finalità è, pertanto, indispensabile utilizzare il testamento.

Il testamento

Con il testamento è possibile disporre il trasferimento di diritti sui beni digitali di valore economico del disponente, per il tempo in cui lo stesso avrà cessato di vivere. L’utilizzo della risorsa da parte del beneficiario scelto dal testatore implica, la conoscenza della chiave di accesso apposta a protezione della stessa.

Per prudenza è da evitare l’inserimento diretto delle credenziali nel testamento: esse diventerebbero, note a tutti i beneficiari, e non solo al destinatario scelto dal testatore. Sarebbero, inoltre, conoscibili, da un numero imprecisato di estranei, a partire dal notaio, ai quali la scheda testamentaria dovrà essere mostrata al fine di procedere ad alcuni adempimenti previsti dalla legge.

Occorre perciò che l’indicazione delle chiavi di accesso sia indiretta, cioè effettuata per il tramite di un rinvio a pattuizioni o documenti, estranei alla scheda testamentaria.

post mortem diritti beni digitali

In quest’ottica potrebbe valutarsi come vincente l’abbinamento al testamento di un mandato post mortem exequendum: le credenziali, in questo modo, rimarrebbero riservate e sarebbero affidate a una persona di fiducia (il mandatario) che le consegnerebbe, dopo la morte del testatore, al beneficiario, mentre, l’attribuzione patrimoniale del bene digitale verrebbe validamente effettuata attraverso la disposizione testamentaria.

Sia da un punto di vista logico che giuridico, in ogni caso, occorre sempre focalizzare la distinzione tra la materiale disponibilità delle chiavi di accesso e la titolarità dei beni che le stesse nascondono: il mero trasferimento delle password, infatti, di per sé, non porta all’acquisto di diritti sul bene.