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Analizziamo il testamento, strumento di trasmissione della ricchezza familiare

21/01/2021

Analizziamo il testamento, strumento di trasmissione della ricchezza familiare

Il testamento è lo strumento tipico attraverso il quale il testatore può regolare i propri interessi patrimoniali per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

A cosa serve il testamento?

Attraverso il testamento è possibile programmare, nei limiti consentiti dalla legge, il trapasso generazionale del proprio patrimonio. Con il testamento, inoltre, possono essere regolamentate anchesituazioni prive di contenuto patrimoniale, quali ad esempio: il riconoscimento del figlio naturale (254 c.c.), la designazione di un tutore o di un protutore a protezione del minore, ovvero dell’interdetto (348, 355, 424 c.c.), la designazione di un curatore a favore dell’inabilitato (424 c.c.), la riabilitazione dell’indegno (466 c.c.), la designazione di una persona che curi le disposizioni a favore dell’anima (629 c.c.).

Da quando il testamento produce effetto?

Il testamento è destinato a rimanere segreto fino alla morte del testatore e produrrà effetti solo successivamente alla sua morte.

Chi può fare testamento?

Possono fare testamento tutti coloro che hanno compiuto i 18 anni, a condizione che non siano stati interdetti per infermità di mente e siano capaci di intendere e di volere al momento della redazione dell’atto (591 c.c.).

Quale forma deve avere il testamento?

Il testamento è un atto formale e deve rivestire, a pena di invalidità, una delle forme previste dal legislatore, tra le quali le più diffuse nella prassi sono rappresentate dal testamento pubblico e dal testamento olografo (601 e segg. c.c.).

redazione testamento

Revocabilità del testamento

Il testamento è un atto sempre revocabile (587 c.c.) e l’eventuale rinuncia alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie è priva di effetto (679 c.c.).

Vantaggi e limiti dello strumento testamentario

1. Vantaggi

L’utilizzo del testamento presenta i seguenti vantaggi:

– consente di definire la devoluzione del proprio patrimonio in modo differente da quanto previsto dalle norme che nel codice civile regolano la successione legittima, in particolare consente di escludere alcune persone chiamate per legge alla successione (non rientranti tuttavia nell’elenco dei cd. legittimari);

– la volontà di chi dispone è l’unica che conti;solo il testatore, può, di regola,indicare il beneficiario della disposizione e l’oggetto della stessa (631 c.c.). Nessuna altra volontà assume rilevanza, nemmeno in sede di interpretazione del contratto;

– tutela la libertà e la spontaneità della volontà del testatore in modo particolarmente stringente in caso di errore, violenza e dolo (624 c.c.). Basti pensare che, ai fini dell’annullamento dell’atto, a determinate condizioni, rileva pure l’errore sul motivo che ha portato il testatore a disporre e, ove il testatore subisca violenza morale, anche il timore irragionevole può inficiare l’atto;

– permette al testatore di mantenere il controllo sul proprio patrimonio fino alla fine dei suoi giorni, senza dover rinunciare, alla titolarità dei suoi beni, in quanto gli effetti dell’atto sono differiti al momento della morte;

– consente di articolare le attribuzioni patrimoniali che si verificheranno in esito alla morte, distinguendo tra istituzione a titolo di erede e legato, ciascuna con differenti effetti giuridici;

– in particolare, in caso di legato, è possibile col testamento confezionare una serie virtualmente infinita di legati atipici (diversi cioè da quelli previsti dal legislatore);

– il testamento può contenere anche disposizioni prive di contenuto patrimoniale (es. indicazioni relative alla sepoltura e alla cremazione).

2. Limiti

Per contro il testamento presente alcuni significativi limiti:

– è un atto connotato da un rigido formalismo: l’inosservanza della forma prescritta dalla legge ne inficia la validità;

non garantisce al disponente la devoluzione patrimoniale programmata in quanto il soggetto beneficiato può sempre non accettare l’eredità o rinunciare al legato;

– la volontà del testatore trova un freno nelle norme del codice civile che assicurano ai legittimari, cioè a determinate categorie di stretti congiunti (coniuge, figli e, in mancanza di questi, ascendenti) il diritto a una parte dell’eredità (cd. legittima).

Per questo motivo occorre riflettere, caso per caso, sull’impiego di strumenti alternativi al testamento che consentano di programmare trasferimenti patrimoniali capaci di offrire la garanzia di una devoluzione certa e di una stabilità dell’acquisto in capo al beneficiario.