Corte di Cassazione

Le Sezioni Unite: i due papà riconosciuti genitori adottivi sulla base di un adoption order della Surrogate Court dello Stato di New York

06/04/2021

Le Sezioni Unite: i due papà riconosciuti genitori adottivi sulla base di un adoption order della Surrogate Court dello Stato di New York

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.9006/2021 del 31 marzo 2021 è stata chiamata ad esprimersi sul riconoscimento di un provvedimento giurisdizionale straniero che attribuisce lo stato di genitori adottivi ai componenti di una coppia same sex maschile.

Un cittadino italiano naturalizzato statunitense e residente negli Stati Uniti chiede all’ufficiale dello stato civile di un Comune italiano la trascrizione dell’atto di nascita di un minore, riconosciuto negli U.S.A. come figlio adottivo proprio e del partner, sulla base di un adoption order pronunciato dalla Surrogate Court di New York. L’ufficiale di stato civile rifiuta la trascrizione.

È l’inizio di un lungo percorso giudiziario, focalizzato sulla verifica della contrarietà degli effetti del provvedimento straniero da riconoscere ai principi del nostro ordine pubblico internazionale.

La vicenda approda in Cassazione dove la prima sezione rimette la questione alle Sezioni Unite.

La particolarità del caso risiede nel fatto che lo status genitoriale costituito all’estero ha come presupposto il consenso di entrambi i genitori biologici del minore e non, come capita di rilevare in caso di coppie omosessuali, un accordo (vietato) di surrogazione di maternità.

Il nodo da sciogliere attiene al dilemma se il disfavore dell’ordinamento italiano verso l’adozione legittimante per le coppie dello stesso sesso, sia o meno espressione di un principio fondamentale e irrinunciabile, ostativo al riconoscimento degli effetti giuridici dell’adoption order.

Per la Corte la risposta è negativa.

Ciò sia alla luce della crescente attenzione a una prospettiva maggiormente inclusiva delle unioni omoaffettive, quali modelli relazionali e familiari che richiedono tutela, sia in considerazione della centralità che occorre riconoscere al preminente interesse del minore nelle decisioni che riguardano il suo diritto all’identità e a uno sviluppo individuale e relazionale equilibrato.

Parimenti centrale nelle argomentazioni della Corte è il rilievo da attribuire al principio di parità di trattamento tra tutti i figli, nati all’interno e fuori del matrimonio o adottivi.

La conclusione è che “Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale, ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione”.

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