Procreazione assistita requisiti accesso

La procreazione medicalmente assistita e i requisiti di accesso

20/10/2021

La procreazione medicalmente assistita e i requisiti di accesso

Che cosa è la PMA? L’acronimo PMA (procreazione medicalmente assistita) designa un complesso di tecniche mediche riproduttive, in vivo o in vitro, finalizzate ad avviare una gravidanza.

Le tecniche omologhe presuppongono l’unione di gameti, maschili e femminili, appartenenti alla coppia; le tecniche eterologhe ricorrono, anche, a gameti estranei alla coppia.

La legge n. 40/2004: i requisiti di accesso alla PMA

L’accesso alle pratiche di procreazione medicalmente assistita è regolato dalla Legge 19 febbraio 2004 n. 40 che, nel suo impianto attuale, cristallizzatosi in forza dei successivi interventi della Corte Costituzionale, consente l’utilizzo della PMA per

favorire la soluzione dei problemi riproduttivi della coppia derivanti da sterilità o infertilità (art. 1), anche mediante il ricorso a tecniche di fecondazione eterologa (C. Cost. 162/2014);

ovviare al rischio che coppie fertili, portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti a precisi criteri di gravità, possano generare figli malati o malformati, con conseguente grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna (C. Cost. n. 96/2015).

Quali sono i presupposti soggettivi di accesso alla PMA (art. 5)? Essere una coppia di soggetti

i) maggiorenni

ii) eterosessuali

iii) coniugati o conviventi

iv) in età potenzialmente fertile

v) viventi al momento della fecondazione dell’ovulo

La previsione legislativa tradisce l’intento di garantire al nascituro il contesto di vita di un bambino nato da procreazione naturale.

Si è escluso pertanto il ricorso alla PMA da parte dei single e delle coppie same sex.

L’evoluzione culturale, giuridica e medico scientifica del concetto di famiglia

Occorre tuttavia considerare che in esito al lungo percorso giuridico e culturale che ha portato al riconoscimento di un nuovo concetto di famiglia (L. 76/2016 sulle unioni civili), inclusivo delle formazioni sociali, meritevoli di tutela a norma dell’art. 2 Cost., costituite da persone dello stesso sesso, un forte desiderio di genitorialità è emerso nelle coppie same sex. 

Desiderio sorretto dai risultati raggiunti dalla scienza medica che ha reso possibili progetti di filiazione, fino a non molto tempo fa, concretamente impensabili per una coppia omoaffettiva.

La PMA realizzata all’estero in mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla legge italiana.

Si è assistito, conseguentemente, alla richiesta, sempre più frequente, da parte di coppie italiane omosessuali di accedere a progetti di genitorialità realizzati tramite fecondazione assistita in Stati esteri in cui la legge consente la maternità individuale pianificata o la maternità surrogata.

È trascrivibile nei registri di stato civile italiani l’atto di nascita formato all’estero, in conformità alla legislazione locale, in cui siano indicate come genitori due persone dello stesso sesso?

La riflessione parte dalle previsioni di cui alla Legge 218 del 1995 (artt. 16 e 64 e ss.) e dalla necessità, ivi prevista, che il riconoscimento della efficacia di leggi, atti e provvedimenti stranieri nel nostro ordinamento sia subordinato al rispetto dei principi di ordine pubblico.

La tutela dell’ordine pubblico può spingersi fino a limitare l’interesse del nato ad instaurare relazioni affettive e giuridiche stabili con entrambi i genitori che ne hanno voluto il concepimento in forza di un progetto di genitorialità condiviso?

Può essere sorprendente ma occorre prendere atto che la risposta data in giurisprudenza viene, per lo più, diversificata a seconda che la coppia genitoriale sia costituita da due donne o da due uomini.

Nel caso della coppia same sex femminile la trascrizione in Italia dell’atto di nascita legalmente formato all’estero viene tendenzialmente ammessa, valorizzando il superiore interesse del bambino alla conservazione dello stato di filiazione acquisito all’estero e alla tutela della vita familiare e della situazione di fatto originata dall’applicazione della normativa straniera.

Nel caso della coppia omoaffettiva maschile, la trascrizione in Italia dell’atto di nascita formato all’estero è stata, invece, fino ad oggi, prevalentemente esclusa, in quanto in tale ipotesi la genitorialità artificiale passa necessariamente attraverso la pratica della maternità surrogata (o gestazione per altri), esplicitamente vietata in forza dell’art. 12, comma 6, L. 40/2004.

Tale norma è considerata espressione di un principio di ordine pubblico, posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità umana della gestante e perciò ritenuto prevalente sull’interesse del minore al mantenimento dello stato di filiazione, salva la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale mediante il ricorso allo strumento giuridico dell’adozione (Cass. SSUU n. 12193/2019).

Questa impostazione tuttavia, di recente, è stata considerata, da una parte della giurisprudenza di merito, superabile, sulla scorta della pronuncia della Corte Costituzionale n. 33/2021 che ha ritenuto l’interesse del minore nato da maternità surrogata non adeguatamente tutelato mediante l’adozione in casi particolari da parte del genitore intenzionale, di tal fatta che la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero risulterebbe l’unico strumento possibile per consentire al nato di fruire del diritto pieno di essere mantenuto, istruito, educato ed assistito moralmente (Tribunale di Milano, decreto del 23.09.20211).

1 https://www.retelenford.it/wp-content/uploads/2021/11/Decr.-Trib.-Mi.-23.9.2021-anonimizzato.pdf