Una mano firma un assegno di divorzio.

Gli effetti della nuova relazione affettiva sull’assegno di divorzio

11/03/2021

Gli effetti della nuova relazione affettiva sull’assegno di divorzio

È sempre più frequente che, dopo il divorzio, uno o entrambi i coniugi diano vita a una nuova famiglia. Ci si chiede in questi casi se il coniuge che percepisce l’assegno di divorzio abbia o meno il diritto di mantenerlo. Le risposte cambiano a seconda che l’ex coniuge, che fruisce dell’assegno, decida o meno di risposarsi.

Quando la relazione sfocia in un nuovo matrimonio

Quando sopraggiunge un nuovo matrimonio, è la stessa legge di divorzio che risolve il quesito: l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze (art. 5, comma 10, L. divorzio).

Quando la relazione sfocia in una convivenza: le soluzioni giuridiche

La legge non contiene alcuna previsione esplicita relativa all’ipotesi di creazione di una nuova famiglia non matrimoniale da parte dell’ex coniuge che beneficia dell’assegno di divorzio.

Si è creato, pertanto, sul punto un contrasto interpretativo, riguardante il rapporto tra assegno divorzile e convivenza more uxorio.

Tesi 1: perdita definitiva e automatica dell’assegno di divorzio

Secondo l’opinione ad oggi prevalente, l’instaurazione di una convivenza stabile e duratura da parte dell’ex coniuge, beneficiario dell’assegno, determina in modo automatico la perdita dell’assegno, a prescindere dalla circostanza che la formazione del nuovo nucleo familiare abbia inciso in senso migliorativo sulla situazione economica del beneficiario.

La soluzione interpretativa sopra descritta si basa sull’idea per la quale la creazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, scioglie ogni connessione con il modello di vita matrimoniale precedente. Ciò anche in ragione del principio di auto – responsabilità che deve informare le scelte intraprese dopo il divorzio: si pensa, infatti, che il coniuge divorziato sia tenuto a sopportare le conseguenze delle proprie scelte di vita, assumendosi il rischio della cessazione della nuova convivenza, senza possibilità di ripristino della pregressa situazione di vantaggio economico, rappresentata dalla percezione dell’assegno divorzile.

Tesi 2: il diritto all’assegno permane ma il Giudice può riquantificarlo

In base a un secondo orientamento, il diritto all’assegno divorzile non può essere escluso per intero e automaticamente, spettando al Giudice di merito di valutare, caso per caso, l’opportunità di una riquantificazione dell’assegno, ove la scelta di convivenza si riveli migliorativa delle condizioni economico – patrimoniali del beneficiario.

Questa seconda opinione si fonda sulla recente rivisitazione della funzione dell’assegno di divorzio affermata da Cass. SSUU n. 18287/2018, secondo la quale l’assegno di divorzio dovrebbe avere una spiccata funzione perequativo – compensativa. Dovrebbe cioè essere rivolto, non tanto a sostenere l’ex coniuge richiedente l’assegno in quanto soggetto economicamente più debole, quanto a compensare il contributo che lo stesso ha dato alla formazione del patrimonio familiare e a quello dell’altro coniuge, con personali sacrifici e rinunce alle proprie aspettative professionali. Partendo da questa premessa, l’instaurazione di una convivenza more uxorio non potrebbe portare all’esclusione della funzione perequativo-compensativa dell’assegno di divorzio, in quanto il valore dei sacrifici e del contributo personale fornito dall’ex coniuge alla precedente vita matrimoniale dovrebbe considerarsi perdurante, potendo tutt’al più la nuova convivenza giustificare una modulazione dell’ammontare dell’assegno.

Infografica richiesta assegno di divorzio

Richiesta di rimessione della questione alle sezioni unite della Corte di Cassazione

Con ordinanza n. 28995 del 17 dicembre 2000 la sezione prima della Cassazione ha sollecitato l’intervento delle Sezioni Unite al fine di comporre il contrasto interpretativo e decidere se, in assenza di una espressa previsione normativa, la formazione di una famiglia di fatto influisca e, in che termini, sul diritto all’assegno divorzile.

La risoluzione della questione proposta, di grande interesse e dagli evidenti risvolti concreti, potrebbe fornire un contributo importante alla definizione di un efficace criterio di contemperamento tra l’instaurazione di nuovi modelli di vita e la valorizzazione degli apporti personali ed economici legati  a posizioni familiari pregresse.