Due figure di legno di uomo e donna sono appoggiate su un tavolo, davanti ad un martelletto da giudice, una pila di monete e una casa di legno blu, ad indicare il divorzio tra due persone e l'assegno di mantenimento.

Divorzio: come si quantifica l’assegno divorzile?

18/02/2021

Divorzio: come si quantifica l’assegno divorzile?

L’assegno di divorzio è una obbligazione pecuniaria di durata che un ex coniuge può essere tenuto a somministrare all’altro, quando quest’ultimo non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive (art. 5. L. n. 898/70).

Quando i mezzi possono definirsi “adeguati”?

Per circa trent’anni la disciplina dell’assegno di divorzio si è assestata su una interpretazione pacifica della nozione di adeguatezza dei mezzi, ancorata al concetto del “precedente tenore di vita”.

Il criterio del “precedente tenore di vita”

La giurisprudenza, fino al 2017, disponeva l’assegno in favore del coniuge privo di mezzi adeguati se e nella misura in cui ciò fosse stato necessario a consentirgli di conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

A una prima fase del giudizio in cui il giudice verificava l’esistenza del diritto, confrontando tra loro i patrimoni dei due coniugi e individuando una somma in astratto destinata a colmare il divario indispensabile a mantenere il medesimo tenore di vita, seguiva una seconda fase, volta a quantificare in concreto l’ammontare dell’assegno.

La seconda fase era guidata dall’applicazione dei criteri stabiliti dal legislatore all’art. 5 della legge sul divorzio, là dove prevede che il Giudice nel disporre l’assegno debba “tenere conto” delle “condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare, e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, del reddito di entrambi” valutati tutti i suddetti elementi anche “in rapporto alla durata del matrimonio”. Tali criteri avrebbero dovuto applicarsi in funzione di riduzione dell’ammontare dell’assegno astrattamente determinato nella prima fase, allo scopo di evitare rendite parassitarie e spronare il coniuge più debole ad attivarsi per riconquistare una propria autonomia di vita (Cass. SSUU n. 11490/90).

Il criterio della “non autosufficienza economica”

Nel corso dell’anno 2017 la Cassazione (n. 11504/2017) mutava il proprio precedente orientamento e utilizzava un nuovo criterio per valutare l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno: la “non autosufficienza economica”, accertata in base al possesso di redditi propri, alle capacità e possibilità effettive di trovarsi un lavoro, alla stabile disponibilità di una casa di abitazione.

Nella prima fase del giudizio, quella destinata a verificare l’esistenza del diritto, erano bandite valutazioni di tipo comparativo tra i patrimoni degli ex coniugi, considerandosi solo le condizioni economiche di chi richiedeva l’assegno. Nella seconda fase, la determinazione in concreto dell’assegno era guidata dai medesimi criteri legislativi di cui all’art. 5 legge divorzio, ma questa volta applicati in funzione ampliativa dell’ammontare dell’assegno, astrattamente determinato nella prima fase.

L’accertamento del diritto all’assegno  divorzile prescinde, attualmente, da qualsiasi  riferimento al precedente tenore di vita  o al dato della mera autosufficienza  economica, dando rilievo alle scelte e ai ruoli  sui quali si è impostata la relazione coniugale  e la vita familiare, in un’ottica non più  meramente assistenziale ma compensativa  e perequativa.













Il criterio che ha composto il conflitto

Nella prima fase del giudizio, quella destinata a verificare l’esistenza del diritto, erano bandite valutazioni di tipo comparativo tra i patrimoni degli ex coniugi, considerandosi solo le condizioni economiche di chi richiedeva l’assegno. Nella seconda fase, la determinazione in concreto dell’assegno era guidata dai medesimi criteri legislativi di cui all’art. 5 legge divorzio, ma questa volta applicati in funzione ampliativa dell’ammontare dell’assegno, astrattamente determinato nella prima fase.