08 Ago Cassazione a sezioni unite: finalmente possibili i trasferimenti immobiliari con effetto immediato negli accordi di separazione e divorzio
Pubblicato alle 16:04h
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08/08/2021
In data 29 luglio 2021 è stata depositata la sentenza n. 21761 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (LEGGI DI PIÙ) che ha deciso la questione, controversa nella giurisprudenza di merito, riguardante la possibilità di inserire in sede di separazione e di divorzio consensuali, accordi di immediata trasferibilità del diritto di proprietà o di altri diritti reali su beni immobili a favore del coniuge o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento.
Fino ad oggi l’orientamento prevalente in sede di merito riteneva che gli accordi conclusi tra i coniugi nella separazione e nel divorzio non potessero riguardare i trasferimenti immobiliari ma solo le materie oggetto, per legge, di una decisione del giudice: l’affidamento dei figli minori e il loro mantenimento, la responsabilità genitoriale, l’assegnazione della casa familiare e l’eventuale mantenimento del coniuge.
Era inoltre radicato il convincimento che il legislatore (art. 19 D.l. 78/2010 conv. L. 1/2010) avesse demandato solo al Notaio e non anche ad altri operatori del diritto, il compito della individuazione e della verifica catastale dei beni in sede di stesura degli atti di trasferimento immobiliare.
Eventuali pattuizioni di trasferimento della proprietà di un immobile a favore dei figli o del coniuge venivano perciò interpretate dalla giurisprudenza come impegni preliminari e non come trasferimenti definitivi, con conseguente necessità per gli ex partner di doversi successivamente recare dal Notaio per perfezionare l’atto di trasferimento.
La soluzione causava non pochi inconvenienti: un maggiore esborso economico da sopportare per l’atto notarile definitivo di acquisto e il rischio di ripensamenti del partner implicanti la necessità di instaurare un contenzioso per ottenere l’adempimento dell’obbligo di contrarre.
Le Sezioni Unite stabiliscono oggi che sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta o di separazione consensuale che riconoscano ad uno o a entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.