Immagine del denaro del matrimonio e del divorzio della coppia.

Assegno di divorzio e quota del TFR: i diritti dell’ex coniuge

08/04/2021

Assegno di divorzio e quota del TFR: i diritti dell’ex coniuge

La Corte di Cassazione è stata recentemente chiamata a valutare se il coniuge divorziato, al quale è stato revocato il diritto di percepire l’assegno di divorzio, possa ottenere una quota del trattamento di fine rapporto spettante all’altro coniuge in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro (ordinanza n. 4499 del 19 febbraio 2021).

La pronuncia, nell’affrontare la questione indicata, focalizza i presupposti in base ai quali può essere riconosciuto, a uno dei due ex coniugi, il diritto a una percentuale del TFR maturato dall’altro.

I presupposti del diritto alla quota del TFR

Al coniuge divorziato, a determinate condizioni, compete una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge.

Secondo la legge (art. 12 bis L. divorzio) e secondo quanto precisato in giurisprudenza, il diritto a una quota del TFR spetta:

● se l’ex coniuge richiedente non si è risposato;

● se l’ex coniuge richiedente è titolare di un assegno divorzile liquidato dal Giudice nel giudizio di divorzio;

● se l’assegno di divorzio è corrisposto con cadenza periodica e non una tantum;

● se il diritto alla corresponsione del TFR spettante al lavoratore è maturato successivamente alla proposizione della domanda introduttiva del giudizio di divorzio.
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Come si calcola la quota del TFR spettante all’ex coniuge?

All’ex coniuge spetta una quota pari al 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.

Il calcolo si esegue tenendo conto unicamente del criterio della durata del matrimonio e non di eventuali incrementi o decrementi retributivi che potrebbero far maturare il TFR in modo differente per ogni anno di lavoro: occorre dividere l’indennità percepita per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il matrimonio e calcolare il 40% su tale importo.

Dal computo vanno escluse le somme corrisposte a titolo di anticipo sul TFR durante la convivenza matrimoniale o il periodo di separazione personale e quelle eventualmente erogate a titolo di incentivo all’esodo.








La sopravvenuta revoca dell’assegno di divorzio fa perdere il TFR?

La Corte precisa che la revoca dell’assegno di divorzio, precedentemente disposto a favore di un coniuge, produrrà i suoi effetti a far data dalla relativa domanda.

Rimarrà pertanto fermo il diritto all’assegno per il periodo antecedente la richiesta di revoca. Occorre a questo punto verificare quando sia maturato il diritto del lavoratore alla percezione del TFR: se tale diritto è sorto dopo la proposizione della domanda di divorzio e anteriormente alla revoca dell’assegno, l’ex coniuge manterrà la possibilità di richiedere una quota parte del TFR dell’altro, anche successivamente all’intervenuta revoca dell’assegno.

Pertanto, la sopravvenuta revoca dell’assegno divorzile, stanti le condizioni sopra precisate, non fa venire meno il diritto alla quota del 40% del trattamento di fine rapporto percepito dall’ex coniuge lavoratore, riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso col matrimonio.