Significato morte digitale

Cosa si intende per “morte digitale”?

12/01/2021

Cosa si intende per “morte digitale”?

Morte biologica e corpo elettronico

Si può alla morte fisica collegare l’idea di una corrispondente morte digitale? Difficile a dirsi, stante la difficoltà di definire con precisione cosa si intenda per morte digitale.

Si pensi alla crescente rilevanza assunta nella società dell’informazione dai processi di identificazione informatica, precondizione per l’accesso alla fruizione di molti dei servizi offerti in rete e per la manifestazione, in tale contesto, di una volontà giuridicamente rilevante.

Circostanze tutte che implicano la diffusione dei propri attributi identificativi e dei propri recapiti, la creazione di un numero imprecisato di profili, account, ai quali a loro volta sono ricollegabili immagini, preferenze d’acquisto, messaggi inviati e ricevuti, abitudini di navigazione, conversazioni in chat, manifestazioni di gradimento, opinioni, video e altri dati, che vanno ad accumularsi nel corso degli anni e che vengono memorizzati e duplicati in un numero incontrollato di banche dati e resi disponibili ai fruitori della rete per un tempo indefinito.

Corpo elettronico: definizione

Questi dati costituiscono quello che il Prof. Stefano Rodotà definiva icasticamente il “corpo elettronico1, cioè una sorta di alterego digitale, una entità viva e in costante evoluzione, come il corpo biologico, alla quale è sempre più affidata la nostra rappresentazione sociale, di tal fatta che siamo, spesso, più conosciuti attraverso i dati che ci riguardano, che per la nostra realtà fisica.

Corpo elettronico: sopravvive alla scomparsa della persona

Mentre le sorti del corpo biologico sono a tutti note, il corpo elettronico è in grado di sopravvivere alla scomparsa della persona, e non solo nel senso della permanente disponibilità dei dati che lo compongono, ma altresì nella più ampia e inquietante dimensione della sua perdurante dinamicità.

Il corpo elettronico potrebbe continuare ad essere alimentato da parenti e amici, per ragioni commemorative (così accade per alcuni profili social), ovvero da sistemi di intelligenza artificiale e machine learning, in grado di replicare la presenza in rete dell’utente deceduto rendendone realistica l’interazione. È ciò che, peraltro, si è già verificato attraverso alcuni servizi offerti in rete (ad es. Eter9) che promettono l’immortalità digitale della persona, attraverso l’emulazione della sua personalità, ottenuta mediante la creazione di una controparte digitale in grado di postare contenuti e commenti replicanti le stesse propensioni e modalità comunicative del deceduto.

Corpo elettronico: successione degli eredi

Il fenomeno della morte digitale assume così un rilevo inaspettato dal momento che solo in una accezione riduttiva esso si può riferire alla cancellazione dei dati presenti in rete o al tema della successione degli eredi nei dati e nei beni digitali del defunto. Conseguenza quest’ultima, invero, scontata, al di là del dibattito sulla individuazione delle soluzioni giuridiche più performanti per garantirne l’effetto (ad es. il legato di password).

Destino dell’alter ego digitale

L’individuo potrà governare il destino dell’alter ego digitale? È ancora da esplorare la riconoscibilità in capo all’individuo della facoltà, magari automatizzata, di governare il destino dell’alter ego digitale per il tempo in cui avrà cessato di vivere, perpetuandone la sopravvivenza, ovvero decretandone la soppressione e impedendo così, sia che possa esserne riproposta all’infinito la narrazione on line, sia che i vivi possano contaminarne i contenuti.

Cosa si può suggerire a chi ha la sensibilità di cogliere la rilevanza del problema? Certamente di tenere nota delle proprie tracce digitali e di anticipare la propria volontà in relazione alla sorte del patrimonio informativo digitalizzato, specificando quali dati o profili, eventualmente, dovranno sopravvivergli e con quali modalità dovranno essere implementati e da chi e quali altri, diversamente, dovranno essere cristallizzati e resi immodificabili o cancellati. Ciò faciliterà la predisposizione anticipata di una soluzione giuridica in grado di attuare il programma desiderato.

1Stefano Rodotà, Il diritto di avere dei diritti, pp. 395-397, Laterza, Roma-Bari, 2012